(CODICE CIVILE-art. 739)
                              Art. 739. 
 
(Donazioni ai  discendenti  o  al  coniuge  dell'erede.  Donazioni  a
                              coniugi). 
 
  L'erede non e' tenuto  a  conferire  le  donazioni  fatte  ai  suoi
discendenti o al coniuge, ancorche' succedendo  a  costoro  ne  abbia
conseguito il vantaggio. 
 
  Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a  coniugi  di  cui
uno e' discendente del donante, la sola porzione a questo  donata  e'
soggetta a collazione.