Art. 740. (Donazioni fatte all'ascendente dell'erede). Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire cio' che e' stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredita' di questo. Ai discendenti del figlio naturale che succedono per rappresentazione si applica il terzo comma dell'art. 738 anche per le donazioni fatte al loro ascendente.