(CODICE CIVILE-art. 740)
                              Art. 740. 
 
            (Donazioni fatte all'ascendente dell'erede). 
 
  Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire cio'
che e' stato donato all'ascendente,  anche  nel  caso  in  cui  abbia
rinunziato all'eredita' di questo. 
 
  Ai   discendenti   del   figlio   naturale   che   succedono    per
rappresentazione si applica il terzo comma dell'art. 738 anche per le
donazioni fatte al loro ascendente.