(CODICE CIVILE-art. 741)
                              Art. 741. 
 
            (Collazione di dote e di altre assegnazioni). 
 
  E'  soggetto  a  collazione  cio'  che  il  defunto  ha  speso  per
costituire la dote o fare altra assegnazione ai suoi discendenti  per
causa di matrimonio, per procurare loro un ufficio o un collocamento,
per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita
a loro favore o per pagare i loro debiti. 
 
  Se il dotante ha pagato la dote  al  marito  senza  le  sufficienti
cautele, la figlia dotata e' solo tenuta a conferire  l'azione  verso
il patrimonio del marito.