(CODICE CIVILE-art. 742)
                              Art. 742. 
 
                 (Spese non soggette a collazione). 
 
  Non sono soggette a  collazione  le  spese  di  mantenimento  e  di
educazione e quelle sostenute  per  malattia,  ne'  quelle  ordinarie
fatte per abbigliamento o per nozze. 
 
  Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica
o professionale sono soggette a collazione solo per  quanto  eccedono
notevolmente la  misura  ordinaria,  tenuto  conto  delle  condizioni
economiche del defunto. 
 
  Non sono soggette a collazione le liberalita' previste dal  secondo
comma dell'art. 770.