(CODICE CIVILE-art. 743)
                              Art. 743. 
 
                  (Societa' contratta con l'erede). 
 
  Non e' dovuta collazione di cio' che si e' conseguito  per  effetto
di societa' contratta senza frode tra il defunto e  alcuno  dei  suoi
eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.