(CODICE CIVILE-art. 746)
                              Art. 746. 
 
                      (Collazione d'immobili). 
 
  La collazione di un bene immobile si fa o col rendere  il  bene  in
natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di
chi conferisce. 
 
  Se l'immobile e' stato alienato o ipotecato, la  collazione  si  fa
soltanto con l'imputazione.