(CODICE CIVILE-art. 748)
                              Art. 748. 
 
              (Miglioramenti, spese e deterioramenti). 
 
  In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario  il  valore
delle migliorie apportate al fondo nei  limiti  del  loro  valore  al
tempo dell'aperta successione. 
 
  Devono  anche  computarsi  a  favore   del   donatario   le   spese
straordinarie da lui sostenute per la conservazione della  cosa,  non
cagionate da sua colpa. 
 
  Il donatario dal suo canto e' obbligato per i  deterioramenti  che,
per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile. 
 
  Il coerede che conferisce un immobile in natura puo'  ritenerne  il
possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono  dovute
per spese e miglioramenti.