(CODICE CIVILE-art. 749)
                              Art. 749. 
 
      (Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato). 
 
  Nel caso in cui l'immobile  e'  stato  alienato  dal  donatario,  i
miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono  essere
computati a norma dell'articolo precedente.