(CODICE CIVILE-art. 750)
                              Art. 750. 
 
                       (Collazione di mobili). 
 
  La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base
del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione. 
 
  Se si tratta di  cose  delle  quali  non  si  puo'  far  uso  senza
consumarle, e il donatario le ha  gia'  consumate,  si  determina  il
valore che avrebbero  avuto  secondo  il  prezzo  corrente  al  tempo
dell'aperta successione. 
 
  Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il  loro  valore
al tempo dell'aperta successione e' stabilito con riguardo allo stato
in cui si trovano. 
 
  La determinazione del valore dei titoli dello  Stato,  degli  altri
titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle  merci  il
cui prezzo corrente e' stabilito dalle mercuriali, si fa in  base  ai
listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.