(CODICE CIVILE-art. 751)
                              Art. 751. 
 
                      (Collazione del danaro). 
 
  La  collazione  del  danaro  donato  si  fa  prendendo  una  minore
quantita' del danaro che si trova nell'eredita',  secondo  il  valore
legale della specie donata o di quella ad essa legalmente  sostituita
all'epoca dell'aperta successione. 
 
  Quando tale danaro non basta e il  donatario  non  vuole  conferire
altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili  o  immobili
ereditari, in proporzione delle rispettive quote.