Art. 294. 
 
                Esercizio dell'azione di risarcimento 
 
  1. Gli aventi diritto  al  risarcimento  dei  danni  presentano  al
commissario la domanda di risarcimento, a mezzo  raccomandata,  anche
se  sia  stata   precedentemente   inviata   all'impresa   posta   in
liquidazione coatta. 
  2. Nessuna azione per il  risarcimento  puo'  essere  proposta  nei
confronti della procedura prima che  siano  decorsi  sei  mesi  dalla
richiesta. Le sentenze e gli altri  provvedimenti  che  decidono  sul
risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della
strada. La CONSAP - Fondo di garanzia delle vittime della strada puo'
intervenire nel processo, anche in grado di appello. 
  3. Se il decreto di liquidazione coatta e' pubblicato  prima  della
formazione del giudicato, si applica l'articolo 289, comma 1.