Art. 528 
            Informatizzazione del Ministero della difesa 
 
1. All'informatizzazione delle attivita' del Ministero  della  difesa
si applicano le norme vigenti per l'informatizzazione della  pubblica
amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente previste, e
segnatamente: 
a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; 
b) le norme di attuazione dell'articolo 27  della  legge  16  gennaio
2003, n. 3, e,  in  particolare,  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
c) l'articolo 1, commi 197 e 198, della legge  30  dicembre  2004  n.
311, con le relative norme secondarie di attuazione; 
d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni  di
cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 75, comma 2. 
2. In  applicazione  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  12
febbraio 1993, n. 39, il regolamento,  adottato  per  tale  parte  di
intesa con DigitPA, detta le norme volte a coordinare le disposizioni
del citato decreto legislativo n. 39 del  1993  con  le  esigenze  di
gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la  difesa
nazionale. 
 
          Note all'art. 528:
             -  Il  testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 12
          febbraio   1993,   n.  39  (Norme  in  materia  di  sistemi
          informativi  automatizzati delle amministrazioni pubbliche,
          a  norma  dell'art.  2,  comma  1, lettera mm), della L. 23
          ottobre  1992, n. 421), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 febbraio 1993, n. 42, e' il seguente:
             «Art.  16. - 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati,
          su   proposta   dei   Ministri   competenti,  d'intesa  con
          l'Autorita',  uno o piu' regolamenti governativi emanati ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  al  fine  di  coordinare le disposizioni del presente
          decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi
          automatizzati  concernenti  la  sicurezza  dello  Stato, la
          difesa  nazionale,  l'ordine  e  la  sicurezza pubblica, lo
          svolgimento   di   consultazioni  elettorali  nazionali  ed
          europee.
             2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
          sistemi  informativi  automatizzati  di  cui  al  comma  1,
          contestualmente  ai  regolamenti  ivi previsti, a decorrere
          dal 1° gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni
          di  cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1° aprile 1981,
          n.   121,   e  dei  relativi  provvedimenti  di  attuazione
          concernenti  il  funzionamento del centro elaborazione dati
          di cui all'art. 8 della stessa legge.
             3.  Per  ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni
          di   cui   al   comma   1   hanno   facolta'  di  procedere
          indipendentemente dal parere dell'Autorita' di cui all'art.
          8,  dandone  comunicazione  all'Autorita' medesima. In tali
          casi   le   amministrazioni   richiedono   direttamente  al
          Consiglio  di  Stato  il  parere  di  competenza, che viene
          espresso  nei  termini  di cui all'art. 8, comma 4, ridotti
          della meta'.
             4.   Le   comunicazioni   all'Autorita'  concernenti  la
          progettazione,  lo  sviluppo  e  la  gestione  dei  sistemi
          informativi  automatizzati  di  cui al comma 1 sono coperte
          dal  segreto  d'ufficio  o  dal  segreto  di Stato, secondo
          l'indicazione dell'amministrazione interessata.
             5.  Dall'applicazione  del presente decreto sono esclusi
          gli  enti  che  svolgono la loro attivita' nelle materie di
          cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
             6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al
          trattamento di dati personali.
             7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei
          sistemi   informativi   automatizzati  resta  fermo  quanto
          previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
             8.  Con  i  regolamenti  di cui al comma 1 sono altresi'
          individuate   particolari  modalita'  di  applicazione  del
          presente  decreto  in  relazione  all'Amministrazione della
          giustizia.».
             - Il testo dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003,
          n.  3  (Disposizioni  ordinamentali  in materia di pubblica
          amministrazione), pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, e' il seguente:
             «Art.   27   (Disposizioni  in  materia  di  innovazione
          tecnologica   nella   pubblica  amministrazione).  -1.  Nel
          perseguimento   dei   fini   di   maggior   efficienza   ed
          economicita'   dell'azione   amministrativa,   nonche'   di
          modernizzazione  e  sviluppo  del  Paese,  il  Ministro per
          l'innovazione    e   le   tecnologie,   nell'attivita'   di
          coordinamento  e di valutazione dei programmi, dei progetti
          e  dei  piani di azione formulati dalle amministrazioni per
          lo  sviluppo  dei sistemi informativi, sostiene progetti di
          grande  contenuto  innovativo,  di rilevanza strategica, di
          preminente  interesse nazionale, con particolare attenzione
          per   i   progetti   di   carattere   intersettoriale,  con
          finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di
          cui  al  comma  2;  puo'  inoltre  promuovere  e finanziare
          progetti,    anche   di   carattere   internazionale,   del
          Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  con le
          medesime caratteristiche.
             2.  Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la
          societa'  dell'informazione, individua i progetti di cui al
          comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per
          la  realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento
          relativo  e'  istituito  il  «Fondo  di finanziamento per i
          progetti  strategici  nel settore informatico», iscritto in
          una  apposita  unita'  previsionale  di base dello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
             3.  Per  il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e'
          autorizzata  la  spesa  di 25.823.000 euro per l'anno 2002,
          51.646.000  euro  per  l'anno  2003  e  77.469.000 euro per
          l'anno   2004.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          medesimo Ministero.
             4.  Le  risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera
          b),  secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
          destinate  al  finanziamento  dei  progetti  innovativi nel
          settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma
          2  e  a  tal  fine vengono mantenute in bilancio per essere
          versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
             5.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare con propri decreti le occorrenti
          variazioni di bilancio.
             6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa
          puo'  essere  rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma
          3,  lettera  f),  della  legge  5  agosto  1978,  n. 468, e
          successive modificazioni.
             7.   Il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie
          assicura  il  raccordo  con  il  Ministro  per  la funzione
          pubblica  relativamente  alle  innovazioni  che  riguardano
          l'ordinamento  organizzativo  e  funzionale delle pubbliche
          amministrazioni.
             8.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  sono  emanati  uno  o piu' regolamenti, ai
          sensi  dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e
          dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  per  introdurre  nella  disciplina  vigente  le norme
          necessarie   ai   fini   del   conseguimento  dei  seguenti
          obiettivi:
              a)  diffusione dei servizi erogati in via telematica ai
          cittadini  e  alle  imprese,  anche  con  l'intervento  dei
          privati,  nel  rispetto dei principi di cui all'articolo 97
          della Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
              b) abrogato;
              c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
              d)  ricorso  a  procedure  telematiche  da  parte della
          pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e
          servizi,   potenziando  i  servizi  forniti  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  attraverso  la CONSIP Spa
          (concessionaria servizi informativi pubblici);
              e)   estensione   dell'uso   della   posta  elettronica
          nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti
          tra pubbliche amministrazioni e privati;
              f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche
          nella contabilita' e nella tesoreria;
              g)    alfabetizzazione    informatica    dei   pubblici
          dipendenti;
              h)   impiego   della   telematica  nelle  attivita'  di
          formazione dei dipendenti pubblici;
              i)  diritto  di  accesso e di reclamo esperibile in via
          telematica  da  parte  dell'interessato nei confronti delle
          pubbliche amministrazioni.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 8 sono adottati su
          proposta  congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e
          per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.
             10.  All'articolo  29  della  legge 28 dicembre 2001, n.
          448, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) abrogato;
              b)  al  comma  7, lettera b), dopo le parole: «pubblica
          amministrazione  (AIPA)» sono inserite le seguenti: «, fino
          alla  data  di  entrata in vigore del regolamento di cui al
          comma ».
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
          2005,   n.   68   (Regolamento   recante  disposizioni  per
          l'utilizzo  della  posta  elettronica  certificata, a norma
          dell'articolo  27  della  L.  16  gennaio  2003,  n. 3), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97.
             - Il testo dell'articolo 1, commi 197 e 198, della legge
          30  dicembre  2004,  n. 311 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria  2005),  pubblicata  nel  supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  31  dicembre 2004, n. 306, e' il
          seguente:
             «197.  Entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  i  cedolini per il pagamento delle
          competenze  stipendiali del personale delle amministrazioni
          di  cui  all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio
          1993,  n.  39,  purche'  sia gia' in possesso di caselle di
          posta   elettronica   fornite   dall'amministrazione,  sono
          trasmessi,  tenuto  conto  del  diritto  alla riservatezza,
          esclusivamente  per  via  telematica all'indirizzo di posta
          elettronica  assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
          tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.
             198.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della    presente    legge,    gli   uffici   cassa   delle
          amministrazioni,   anche   periferiche,  dello  Stato  sono
          organizzati   sulla   base   di   procedure  amministrative
          informatizzate.   Tutti   i   contatti   con  il  personale
          dipendente    e    con   gli   uffici,   anche   di   altra
          amministrazione,   avvengono   utilizzando   modalita'   di
          trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non
          regolamentare  del  Ministro dell'economia e delle finanze,
          di   concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.».
             - Il testo degli articoli 2, comma 6, e 75, comma 2, del
          decreto   legislativo   7   marzo   2005,   n.  82  (Codice
          dell'amministrazione  digitale), pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
          e' il seguente:
             «Art.  2  (Finalita'  e ambito di applicazione). - 1.-5.
          (omissis).
             6.  Le disposizioni del presente codice non si applicano
          limitatamente  all'esercizio  delle attivita' e funzioni di
          ordine  e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
          e consultazioni elettorali.».
             «Art.   75   (Partecipazione   al  Sistema  pubblico  di
          connettivita'). - 1. (omissis).
             2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui
          al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente
          all'esercizio  delle  sole  funzioni  di ordine e sicurezza
          pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.».