Art. 614 Promozioni 1. L'allievo maresciallo e' promosso carabiniere dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicato idoneo da una commissione costituita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da questi delegata. 2. L'allievo giudicato non idoneo alla promozione a carabiniere e' escluso dal corso e prosciolto dalla ferma contratta all'atto dell'arruolamento, ai sensi dell'articolo 769 del codice, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o da un'autorita' da questi delegata, su proposta del comandante dell'istituto di formazione. 3. L'allievo maresciallo non promosso carabiniere perche' rinviato a giudizio o ammesso a rito alternativo per delitto non colposo, il quale non e' stato sospeso dal servizio ai sensi dell'articolo 593, conserva lo status di allievo sino al cessare delle cause impeditive della promozione. 4. Se le cause impeditive della promozione perdurano oltre il termine del corso, il frequentatore rimane nella condizione di allievo maresciallo ed e' impiegabile unicamente presso un istituto di formazione, con incarichi compatibili con lo status di volontario in ferma prefissata previsto dall'articolo 590. Decorso il termine della ferma contratta, se permangono le cause impeditive della promozione a carabiniere, l'allievo maresciallo e' collocato in congedo ai sensi dell'articolo 956 del codice.