Art. 614 
 
                             Promozioni 
 
1. L'allievo maresciallo e' promosso carabiniere dopo sei mesi  dalla
data  di  arruolamento,  se  giudicato  idoneo  da  una   commissione
costituita con determinazione del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri o dall'autorita' da questi delegata. 
2. L'allievo giudicato non idoneo alla promozione  a  carabiniere  e'
escluso  dal  corso  e  prosciolto  dalla  ferma  contratta  all'atto
dell'arruolamento,  ai  sensi  dell'articolo  769  del  codice,   con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o da
un'autorita'  da  questi  delegata,  su   proposta   del   comandante
dell'istituto di formazione. 
3. L'allievo maresciallo non promosso carabiniere perche' rinviato  a
giudizio o ammesso a rito alternativo per  delitto  non  colposo,  il
quale non e' stato sospeso dal servizio ai sensi  dell'articolo  593,
conserva lo status di allievo sino al cessare delle cause  impeditive
della promozione. 
4. Se le cause impeditive della promozione perdurano oltre il termine
del corso,  il  frequentatore  rimane  nella  condizione  di  allievo
maresciallo ed  e'  impiegabile  unicamente  presso  un  istituto  di
formazione, con incarichi compatibili con lo status di volontario  in
ferma prefissata previsto dall'articolo 590. Decorso il termine della
ferma contratta, se permangono le cause impeditive della promozione a
carabiniere, l'allievo maresciallo e' collocato in congedo  ai  sensi
dell'articolo 956 del codice.