Art. 615 
 
                         Dimissioni e rinvio 
 
1. Gli allievi frequentatori dei corsi: 
a) per marescialli, di cui  all'articolo  765  del  codice,  che  non
superano gli esami finali,  sono  ammessi,  per  una  sola  volta,  a
ripetere il corso o l'anno di corso; se non superano  nuovamente  gli
esami sono espulsi; 
b) di qualificazione di cui all'articolo  776  del  codice,  che  non
superano gli esami finali,  sono  ammessi,  per  una  sola  volta,  a
ripetere il corso; se non superano nuovamente gli esami sono  espulsi
e restituiti al normale servizio d'istituto; 
c) di aggiornamento e formazione professionale di cui  all'  articolo
775 del codice, che non superano gli esami  finali,  sono  espulsi  e
restituiti al normale servizio d'istituto. 
2. Sono altresi' espulsi dai corsi di cui alle lettere b)  e  c)  del
comma 1 gli allievi  che  dimostrino  in  qualsiasi  momento  di  non
possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni  del
nuovo grado. 
3. L'allievo proveniente dai civili, espulso dal corso  biennale  per
marescialli, se non ha ancora maturato le condizioni per la nomina  a
carabiniere, e' prosciolto  dalla  ferma  contratta  e,  se  ha  gia'
conseguito la nomina, e' destinato  al  servizio  d'istituto  o  puo'
chiedere il proscioglimento dalla ferma. 
4. Le disposizioni di cui all'articolo 599, comma 4, non si applicano
agli allievi marescialli  che  hanno  gia'  conseguito  la  nomina  a
carabiniere o provengono da altri  ruoli  dell'Arma  dei  carabinieri
nonche' agli allievi vice brigadieri.