Art. 615 Dimissioni e rinvio 1. Gli allievi frequentatori dei corsi: a) per marescialli, di cui all'articolo 765 del codice, che non superano gli esami finali, sono ammessi, per una sola volta, a ripetere il corso o l'anno di corso; se non superano nuovamente gli esami sono espulsi; b) di qualificazione di cui all'articolo 776 del codice, che non superano gli esami finali, sono ammessi, per una sola volta, a ripetere il corso; se non superano nuovamente gli esami sono espulsi e restituiti al normale servizio d'istituto; c) di aggiornamento e formazione professionale di cui all' articolo 775 del codice, che non superano gli esami finali, sono espulsi e restituiti al normale servizio d'istituto. 2. Sono altresi' espulsi dai corsi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 gli allievi che dimostrino in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado. 3. L'allievo proveniente dai civili, espulso dal corso biennale per marescialli, se non ha ancora maturato le condizioni per la nomina a carabiniere, e' prosciolto dalla ferma contratta e, se ha gia' conseguito la nomina, e' destinato al servizio d'istituto o puo' chiedere il proscioglimento dalla ferma. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 599, comma 4, non si applicano agli allievi marescialli che hanno gia' conseguito la nomina a carabiniere o provengono da altri ruoli dell'Arma dei carabinieri nonche' agli allievi vice brigadieri.