Art. 115.
Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite di
ripari o dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del
corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi
mobili lavoratori.
Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o
delle esigenze della lavorazione, possono essere costituiti da:
a) schermi fissi che permettano il passaggio dei materiali nella
zona di lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore;
b) schermi mobili di completa, protezione della zona pericolosa,
che non consentano il movimento del punzone se non quando sono nella
posizione di chiusura;
c) apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli organi
mobili della macchina, d) dispositivi che impediscano la discesa del
punzone quando le mani o altre parti del corpo dei lavoratori si
trovino in posizione di pericolo.
I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato della
macchina per mezzo di due organi da manovrarsi contemporaneamente con
ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso
che alla macchina sia addetto un solo lavoratore.
I suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere omessi
quando la macchina sia provvista di apparecchi automatici o
semi-automatici di alimentazione.