Art. 115. 
 
  Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite  di
ripari o dispositivi atti ad evitare che le mani o  altre  parti  del
corpo dei lavoratori siano offese  dal  punzone  o  da  altri  organi
mobili lavoratori. 
  Tali ripari o dispositivi, a seconda  del  tipo  della  macchina  o
delle esigenze della lavorazione, possono essere costituiti da: 
    a) schermi fissi che permettano il passaggio dei materiali  nella
zona di lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore; 
    b) schermi mobili di completa, protezione della zona  pericolosa,
che non consentano il movimento del punzone se non quando sono  nella
posizione di chiusura; 
    c) apparecchi scansamano comandati automaticamente  dagli  organi
mobili della macchina, d) dispositivi che impediscano la discesa  del
punzone quando le mani o altre parti  del  corpo  dei  lavoratori  si
trovino in posizione di pericolo. 
  I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato  della
macchina per mezzo di due organi da manovrarsi contemporaneamente con
ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto  nel  caso
che alla macchina sia addetto un solo lavoratore. 
  I suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere  omessi
quando  la  macchina  sia  provvista  di  apparecchi   automatici   o
semi-automatici di alimentazione.