Art. 189. 
 
  Le vie percorse da convogli  a  trazione  meccanica  con  velocita'
superiore a 2,5 m/sec devono essere corredate con sistemi di  segnali
ottici all'entrata, all'uscita, ai posti di manovra, di diramazione e
agli incroci. 
  La direzione stabilisce con proprio ordine di servizio le modalita'
di circolazione del personale in rapporto al sistema di  segnalazione
adottato. 
  Le difficolta' di transito lungo la linea, come lavori in  corso  e
simili, devono essere segnalate con mezzi luminosi.