Art. 189. Le vie percorse da convogli a trazione meccanica con velocita' superiore a 2,5 m/sec devono essere corredate con sistemi di segnali ottici all'entrata, all'uscita, ai posti di manovra, di diramazione e agli incroci. La direzione stabilisce con proprio ordine di servizio le modalita' di circolazione del personale in rapporto al sistema di segnalazione adottato. Le difficolta' di transito lungo la linea, come lavori in corso e simili, devono essere segnalate con mezzi luminosi.