Art. 449. 
                          Congedo ordinario 
  1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di  lavoro,  di
cui  all'articolo  447,  rimane  fermo  il  diritto   del   personale
direttivo, docente ed educativo a trenta  giorni  non  lavorativi  di
congedo ordinario nell'anno scolastico. 
  2. Il diritto al congedo ordinario e' irrinunciabile. 
  3. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con  le
esigenze  di  servizio,  durante  i  periodi  di  sospensione   delle
attivita'  didattiche;  durante  la  rimanente  parte  dell'anno,  la
fruizione del congedo medesimo  e'  consentita  per  un  periodo  non
superiore a sei giornate lavorative.  Per  il  personale  docente  ed
educativo,  l'esercizio  di  tale  facolta'   e'   subordinato   alla
possibilita' di sostituire il personale che se ne  avvale  con  altro
personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla  condizione
che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale
corresponsione di compensi per ore eccedenti. 
  4. La ricorrenza  del  Santo  Patrono,  se  ricadente  in  giornata
lavorativa, e' considerata aggiuntiva al congedo ordinario. 
  5. Al personale della scuola e' attribuito, in aggiunta ai  periodi
di congedo, sei giornate complessive di riposo da  fruire  nel  corso
dell'anno solare come segue: 
    a) due giornate aggiunte al congedo ordinario; 
    b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto
dell'esigenza di servizio. 
  6. Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del  comma
5, devono essere fruite dal personale  docente  nel  corso  dell'anno
solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante  il
periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e  l'inizio  delle
lezioni dell'anno scolastico successivo,  ovvero  durante  i  periodi
intrannuali di sospensione dell'attivita' didattica.