Art. 451. 
         Organi competenti a disporre congedi e aspettative 
 
  1. I congedi straordinari e le  aspettative,  a  qualunque  titolo,
sono concessi dal provveditore agli studi per il personale direttivo; 
dal direttore didattico o dal preside per il personale docente. 
  2. Per il personale dei conservatori di musica e delle accademie si
applica il disposto dell'articolo 268.