Art. 452. Proroga eccezionale dell'aspettativa 1. L'organo competente a concedere l'aspettativa puo' eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravita', una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 2. Il periodo di proroga eccezionale non e' valido ne' ai fini della carriera ne' ai fini del trattamento di quiescenza. 3. Per la determinazione dell'organo competente a disporre la concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative nei riguardi del personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell'articolo 268.
Nota all'art. 452: - L'art. 70 del D.P.R. n. 3/1957 cosi' recita: "Art. 70. (Cumulo di aspettative) - Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermita' non puo' superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravita' il consiglio di amministrazione puo' consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni della durata non superiore a sei mesi".