(Codice della navigazione-art. 811)
                              Art. 811. 
           (Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo). 
 
  I  componenti  dell'equipaggio  devono  cooperare   alla   salvezza
dell'aeromobile, delle persone imbarcate e del carico, fino a  quando
il comandante abbia dato  l'ordine  di  lanciarsi  col  paracadute  o
comunque di abbandonare l'aeromobile.