(Codice della navigazione-art. 812)
                              Art. 812. 
                 (Obbligo di cooperare al ricupero). 
 
  In caso di  perdita  dell'aeromobile,  coloro  che  ne  componevano
l'equipaggio, ove ne siamo richiesti immediatamente dopo il sinistro,
dal comandante dell'aeromobile o dal  direttore  di  aeroporto,  sono
tenuti a prestare la loro opera per il ricupero dei relitti.