(Codice della navigazione-art. 813)
                              Art. 813. 
     (Componenti dell'equipaggio soggetti ad obblighi di leva). 
 
  I  componenti  dell'equipaggio  soggetti  ad  obblighi  di  leva  o
richiamati alle armi non possono  essere  sbarcati  in  paese  estero
senza autorizzazione della  competente  autorita',  a  meno  che  non
vengano assunti su altro aeromobile nazionale diretto nel Regno.