Art. 813.
(Componenti dell'equipaggio soggetti ad obblighi di leva).
I componenti dell'equipaggio soggetti ad obblighi di leva o
richiamati alle armi non possono essere sbarcati in paese estero
senza autorizzazione della competente autorita', a meno che non
vengano assunti su altro aeromobile nazionale diretto nel Regno.