Art. 814.
(Impianti e servizi di radiocomunicazione).
Il servizio pubblico di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili e'
sottoposto a concessione secondo le norme del regolamento.
L'impianto e l'uso di apparecchi radiotrasmittenti a bordo di
aeromobili e' sottoposto a speciale autorizzazione del ministro per
l'aeronautica.