(Codice della navigazione-art. 814)
                              Art. 814. 
             (Impianti e servizi di radiocomunicazione). 
 
  Il servizio pubblico di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili e'
sottoposto a concessione secondo le norme del regolamento. 
 
  L'impianto e l'uso  di  apparecchi  radiotrasmittenti  a  bordo  di
aeromobili e' sottoposto a speciale autorizzazione del  ministro  per
l'aeronautica.