(Codice della navigazione-art. 816)
                              Art. 816. 
             (Imbarco di armi, munizioni e gas tossici). 
 
  L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni  da  guerra  e  di  gas
tossici e' sottoposte a  speciale  autorizzazione  del  ministro  per
l'aeronautica. 
 
  Le norme per il trasporto  di  armi  e  munizioni  da  caccia  sono
stabilite dal regolamento.