Art. 816.
(Imbarco di armi, munizioni e gas tossici).
L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni da guerra e di gas
tossici e' sottoposte a speciale autorizzazione del ministro per
l'aeronautica.
Le norme per il trasporto di armi e munizioni da caccia sono
stabilite dal regolamento.