Art. 817.
(Imbarco di merci vietate o pericolose).
Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto e' vietato da norme
di polizia, o delle quali il trasporto sia o divenga in corso di
navigazione pericoloso o nocivo per l'aeromobile, per le persone o
per il carico, il comandante dell'aeromobile provvede nei modi
previsti nell'articolo 194.
La consegna delle cose custodite, a sensi dell'articolo predetto,
deve farsi al direttore dell'aeroporto, se l'approdo avviene nel
Regno, o all'autorita' consolare, se l'approdo avviene all'estero.