(Codice della navigazione-art. 817)
                              Art. 817. 
              (Imbarco di merci vietate o pericolose). 
 
  Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto e' vietato da  norme
di polizia, o delle quali il trasporto sia  o  divenga  in  corso  di
navigazione pericoloso o nocivo per l'aeromobile, per  le  persone  o
per il  carico,  il  comandante  dell'aeromobile  provvede  nei  modi
previsti nell'articolo 194. 
 
  La consegna delle cose custodite, a sensi  dell'articolo  predetto,
deve farsi al direttore  dell'aeroporto,  se  l'approdo  avviene  nel
Regno, o all'autorita' consolare, se l'approdo avviene all'estero.