(Codice della navigazione-art. 818)
                              Art. 818. 
(Custodia di oggetti appartenenti a  persone  morte  o  scomparse  in
                              viaggio). 
 
  Gli oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse durante  il
viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino  al  luogo
di primo approdo ed ivi  consegnati  al  direttore  dell'aeroporto  o
all'autorita' consolare. 
 
  Le modalita' della custodia, degli  avvisi  e  della  vendita  sono
stabilite dal regolamento. 
 
  Qualora gli interessati non abbiano fatto valere i  propri  diritti
entro cinque anni dall'avviso, la somma  ricavata  dalla  vendita  e'
devoluta alla cassa nazionale di previdenza per la gente dell'aria.