Art. 818.
(Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in
viaggio).
Gli oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse durante il
viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo
di primo approdo ed ivi consegnati al direttore dell'aeroporto o
all'autorita' consolare.
Le modalita' della custodia, degli avvisi e della vendita sono
stabilite dal regolamento.
Qualora gli interessati non abbiano fatto valere i propri diritti
entro cinque anni dall'avviso, la somma ricavata dalla vendita e'
devoluta alla cassa nazionale di previdenza per la gente dell'aria.