(Codice della navigazione-art. 819)
                              Art. 819. 
                   (Getto da aeromobili in volo). 
 
  Fuori del caso di necessita', e' vietato il getto da aeromobili  in
volo di oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare,  senza
speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica. Rimane  ferma
in ogni caso la responsabilita' per danni a terzi sulla superficie.