Art. 819.
(Getto da aeromobili in volo).
Fuori del caso di necessita', e' vietato il getto da aeromobili in
volo di oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare, senza
speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica. Rimane ferma
in ogni caso la responsabilita' per danni a terzi sulla superficie.