(Codice della navigazione-art. 822)
                              Art. 822. 
                (Sorvolo di abitati e di aeroporti). 
 
  Per il volo al di sopra di centri abitati  o  di  assembramenti  di
persone nonche' al di sopra di aeroporti devono osservarsi i limiti e
le modalita' stabilite dal regolamento.