Art. 470. (Art. 81 del Testo Unico) REQUISITI GENERALI Per conseguire la patente di guida per autoveicoli o motoveicoli di cui all'art. 80 del Testo Unico occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clitici e con le indagini speciali eventualmente ritenute necessarie, risulti essere esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali, che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati. Non possono in ogni caso conseguire la patente coloro che risultino dediti all'uso di bevande alcooliche o di altre sostanze inebrianti o stupefacenti.