Art. 471. (Art. 81 del Testo Unico) EFFICIENZA DEGLI ARTI. Non possono conseguire la normale patente di guida coloro che presentino, in uno o piu' arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente o nel loro insieme, tali da menomare la forza e la rapidita' dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati. Salvo quanto previsto nell'art. 478 l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi.