(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 478)
                 Art. 478. (Art. 81 del Testo Unico) 
 
                         MINORATI DEGLI ARTI 
  Coloro  che  presentino  negli  arti   minorazioni   anatomiche   e
funzionali invalidanti, ai sensi del secondo comma dell'art. 471,  le
quali, eventualmente corrotte con adeguata  protesi,  non  richiedano
speciali adattamenti del veicolo, ovvero una particolare disposizione
dei comandi, possono conseguire, quali minorati, la  patente  ad  uso
privato per la guida di motoveicoli e autoveicoli delle categorie A e
B,  limitatamente  ai  motocicli,  alle   motocarrozzette   ed   alle
autovetture, con eventuale limitazione di cilindrata. 
  Le minorazioni anatomiche e funzionali che non offrono  sufficiente
garanzia di sicurezza nella  guida  senza  speciali  adattamenti  del
veicolo o senza una particolare disposizione dei comandi, sono  cosi'
classificate: 
    1) perdita anatomica totale di un arto superiore, o parziale  per
amputazione ad un livello piu' alto del punto  di  unione  del  terzo
medio con il terzo superiore dell'avambraccio 
                               oppure 
 
limitazione funzionale equiparabile; 
    2)  perdita  anatomica,  parziale  di  un  arto   superiore   con
conservazione di almeno tutto il terzo superiore  dell'avambraccio  e
con integrita', funzionale dell'articolazione scapolo-omerale  e  del
gomito, purche' il soggetto sia  munito  di  protesi  tollerabile  ed
efficiente per la manovra del volante, con opportuno  ancoramento  ad
esso 
 
                               oppure 
 
limitazione funzionale di un arto superiore (per  esiti  stabilizzati
di lesioni nervose, ossee,  articolari,  tendinee  e  muscolari)  che
provochi una diminuzione della forza e dello motilita' dell'arto o di
un suo segmento,  che  non  consenta  di  compiere  correttamente  le
manovre ad esso devolute e che, sia pure con correzioni  di  prolesi,
non risulti comunque piu' grave di  quella  derivante  dalla  perdita
anatomica sopra descritta; 
    3) perdita anatomica di una mano o di tutte le sue dita 
 
                               oppure 
 
limitazione funzionale di essa, tale  da  non  consentire  una  presa
sufficientemente   valida,   con    integrita'    funzionale    della
articolazione del gomito e della scapolo-omerale; 
    4)  perdita  anatomica  di  un  arto  inferiore  o  parziale  per
amputazione  della  gamba  ad  un  livello  piu'   alto   di   quello
corrispondente ad otto centimetri dalla interlinea articolare del 
ginocchio 
 
                               oppure 
 
limitazione funzionale equiparabile; 
    5)  perdita  anatomica  parziale  di  un   arto   inferiore   con
conservazione della gamba ad almeno otto centimetri, dalla interlinea
articolare    del    ginocchio,     con     integrita'     funzionale
dell'articolazione del ginocchio e dell'anca, purche' il soggetto sia
munito di protesi tollerabile ed efficiente per la effettuazione 
della manovra di un pedale opportunamente adattato 
 
                               oppure 
 
limitazione funzionale di un arto inferiore (per  esiti  stabilizzati
di lesioni nervose, ossee,  articolari,  tendinee  o  muscolari)  che
provochi una diminuzione della forza e della motilita' dell'arto o di
un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente  le
manovre ad esso devolute e che, sia pure con correzione  di  protesi,
non risulti comunque piu' grave di  quella  derivante  dalla  perdita
anatomica sopra descritta. 
  Salvo quanto previsto  nell'ultimo  comma  del  presente  articolo,
coloro che presentino minorazioni di cui al comma precedente in uno o
in due arti, purche' conservino la validita' funzionale di almeno due
arti, valutata ai sensi  dell'art.  471,  possono  conseguire,  quali
minorati, la patente ad uso privato, per la guida di  motocarrozzette
e di autovetture particolarmente adattate (categoria F),  oppure  per
la guida di motocarrozzette o di autovetture di serie che  presentino
caratteristiche costruttive tali da rendere  superfluo  l'adattamento
(categoria A e B). 
  Il rilascio di patente ad uso privato per  la  guida  di  motocicli
particolarmente adattati  (categoria  F),  e'  ammesso  soltanto  per
coloro che presentino in un arto inferiore una minorazione  non  piu'
grave  di  quelle  di  cui  al  numero  5  e  non  presentino  alcuna
minorazione invalidante negli altri tre arti. 
  Non  possono  conseguire  alcuna  patente  coloro  che   presentino
minorazioni di cui al secondo contino  in  piu'  di  due  arli  o  in
entrambi gli arti superiori.