(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 481)
                 Art. 481. (Art 81 del Testo Unico) 
 
 
            COMMISSIONI MEDICHE PROVINCIALI PER MINORATI 
  Le Commissioni mediche provinciali di cui al terzo comma  dell'art.
81 del Testo Unico sono composto da tre membri nominati dal  Ministro
per i trasporti tra i sanitari indicati nel primo comma dell'articolo
stesso. 
  Le Commissioni  predette  possono  avvalersi  della  consulenza  di
istituti o medici specializzati e di ingegneri dell'Ispettorato della
motorizzazione civile.