(CODICE CIVILE-art. 753)
                              Art. 753. 
 
              (Immobili gravati da rendita redimibile). 
 
  Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredita' sono gravati con
ipoteca da una prestazione di rendita redimibile, puo'  chiedere  che
gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che  si  proceda
alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone,
decide l'autorita' giudiziaria.  Se  i  coeredi  dividono  l'eredita'
nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli
stessi criteri con cui si stimano gli altri beni  immobili,  detratto
dal valore di  esso  il  capitale  corrispondente  alla  prestazione,
secondo le norme relative al riscatto della rendita, salvo che esista
un  patto  speciale  intorno  al  capitale  da   corrispondersi   per
l'affrancazione. 
 
  Alla prestazione della rendita e' tenuto solo  l'erede,  nella  cui
quota cade detto immobile, con l'obbligo di garantire i coeredi.