(CODICE CIVILE-art. 754)
                              Art. 754. 
 
                  (Pagamento dei debiti e rivalsa). 
 
  Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei  debiti  e
pesi  ereditari  personalmente  in  proporzione  della   loro   quota
ereditaria e ipotecariamente per l'intero. Il coerede che  ha  pagato
oltre la parte a lui incombente puo'  ripetere  dagli  altri  coeredi
soltanto  la  parte  per  cui  essi  devono   contribuire   a   norma
dell'articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti  dei
creditori. 
 
  Il coerede conserva  la  facolta'  di  chiedere  il  pagamento  del
credito a lui personale e garantito da ipoteca, non  diversamente  da
ogni altro creditore, detratta la  parte  che  deve  sopportare  come
coerede.