(CODICE CIVILE-art. 756)
                              Art. 756. 
 
         (Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti). 
 
  Il legatario non e' tenuto a pagare i debiti  ereditari,  salvo  ai
creditori l'azione ipotecaria sul  fondo  legato  e  l'esercizio  del
diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il  debito  di
cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del  creditore
contro gli eredi.