Art. 617 
 
                       Modalita' di ammissione 
 
1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in sede di  determinazione
annuale del numero complessivo degli ufficiali da ammettere al  corso
ISSMI, ne stabilisce la ripartizione tra  Esercito  italiano,  Marina
militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
guardia di finanza, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata,
i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri  e  del  Corpo  della
guardia di  finanza,  e,  per  quanto  di  interesse,  il  Segretario
generale della difesa. 
2. L'ammissione al corso ISSMI avviene sulla base  della  valutazione
dei titoli posseduti dagli ufficiali superiori che  hanno  completato
l'iter formativo  previsto  per  la  Forza  armata  di  appartenenza,
superando la prova pratica a conclusione del corso di Stato  maggiore
per gli ufficiali dell'Esercito italiano ovvero superando altro corso
equivalente o il corso di istituto per l'Arma dei carabinieri. 
3. La valutazione dei titoli, tra i quali e' richiesta la  conoscenza
della lingua inglese, e' effettuata per ciascuna Forza armata da  una
commissione nominata dal rispettivo Capo di  stato  maggiore  e,  per
l'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale e si conclude con  la
redazione delle relative graduatorie. 
4. L'ammissione al corso ISSMI degli  ufficiali  utilmente  collocati
nelle rispettive graduatorie e' sottoposta dai Capi di stato maggiore
di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma  dei  carabinieri
al Capo di stato maggiore della difesa per l'approvazione.