Art. 617 Modalita' di ammissione 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in sede di determinazione annuale del numero complessivo degli ufficiali da ammettere al corso ISSMI, ne stabilisce la ripartizione tra Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e, per quanto di interesse, il Segretario generale della difesa. 2. L'ammissione al corso ISSMI avviene sulla base della valutazione dei titoli posseduti dagli ufficiali superiori che hanno completato l'iter formativo previsto per la Forza armata di appartenenza, superando la prova pratica a conclusione del corso di Stato maggiore per gli ufficiali dell'Esercito italiano ovvero superando altro corso equivalente o il corso di istituto per l'Arma dei carabinieri. 3. La valutazione dei titoli, tra i quali e' richiesta la conoscenza della lingua inglese, e' effettuata per ciascuna Forza armata da una commissione nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore e, per l'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale e si conclude con la redazione delle relative graduatorie. 4. L'ammissione al corso ISSMI degli ufficiali utilmente collocati nelle rispettive graduatorie e' sottoposta dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo di stato maggiore della difesa per l'approvazione.