Art. 622 
 
                          Rinuncia al corso 
 
1. Per gli ufficiali ammessi al  corso  ISSMI  la  partecipazione  e'
obbligatoria, salvo la domanda di rinuncia da parte dell'interessato,
soggetta all'approvazione del Capo di stato  maggiore  della  difesa,
sentito  il  Capo  di  stato  maggiore  di  Forza  armata  ovvero  il
Comandante generale dell'Arma  dei  carabinieri  o  del  Corpo  della
guardia di finanza. 
2. L'ufficiale che rinuncia non e' ammesso  a  partecipare  ad  altro
corso ISSMI.