Art. 190. L'inclinazione dei piani di stazione e dei posti di carico e scarico deve essere limitata in modo da impedire movimenti spontanei dei vagonetti. E' vietata la circolazione di vagonetti isolati spinti a mano su vie aventi pendenza superiore al 10 per mille. Per brevi tratti e' consentita la pendenza, massima del 15 per mille. Per i treni di vagonetti scorrenti per gravita' e' fatto obbligo di adottare impianti fissi di frenatura od altri dispositivi automatici atti ad arrestarne o limitarne la corsa.