Art. 190. 
 
  L'inclinazione dei piani di  stazione  e  dei  posti  di  carico  e
scarico deve essere limitata in modo da impedire movimenti  spontanei
dei vagonetti. 
  E' vietata la circolazione di vagonetti isolati spinti  a  mano  su
vie aventi pendenza superiore al 10 per mille. Per  brevi  tratti  e'
consentita la pendenza, massima del 15 per mille. 
  Per i treni di vagonetti scorrenti per gravita' e' fatto obbligo di
adottare impianti fissi di frenatura od altri dispositivi  automatici
atti ad arrestarne o limitarne la corsa.