Art. 454. 
                   Attivita' artistiche e sportive 
  1. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile,
nel rispetto del criterio di continuita'  dell'insegnamento,  possono
essere concessi congedi straordinari con diritto alla  corresponsione
degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente  di
materie artistiche degli istituti  di  istruzione  artistica  per  lo
svolgimento di  attivita'  artistiche  e  ai  docenti  di  educazione
fisica, su  richiesta  del  C.O.N.I.,  per  particolari  esigenze  di
attivita' tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni
anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi  sono
cumulabili con i congedi straordinari. 
  2.  Il  Ministro  della  pubblica   istruzione   puo'   mettere   a
disposizione del C.O.N.I., per una durata non superiore ad  un  anno,
in relazione  alle  Olimpiadi,  ai  Campionati  del  mondo  ovvero  a
manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e
non di ruolo di educazione fisica  che  siano  atleti  e  preparatori
tecnici  di  livello   nazionale   in   quanto   facenti   parte   di
rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione
atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo
la retribuzione  spettante  ai  predetti  docenti  e'  a  carico  del
C.O.N.I. 
  3. Il periodo trascorso nella posizione prevista  nel  comma  2  e'
valido a tutti gli effetti, come servizio  d'istituto  nella  scuola,
salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e  del  diritto
al congedo ordinario. 
  4. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il  disposto  di
cui al comma 2, si applica nei limiti di durata della nomina. 
  5. I posti che si rendono disponibili in applicazione del  presente
articolo  possono  essere  conferiti  soltanto   mediante   supplenze
temporanee.