Art. 455. Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo 1. L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive e' finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonche' di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre attivita' previste dai successivi commi. Relativamente alle attivita' previste dai commi 7 e 11, l'utilizzazione e' consentita nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'utilizzazione dei docenti delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze: a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario; b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori; c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al comma 7; d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno; e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori; f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi dell'articolo 456, comma 1; g) partecipazione, nella scuola media, e, per quanto compatibile, nella scuola materna, alla realizzazione della programmazione educativa. 3. Ai fini di cui al comma 2, il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna e media. 4. In caso di eccedenza detto personale e' utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole materne e scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore. 5. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del comma 2. 6. Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui e' stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico. 7. Il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive - nel rispetto delle priorita' indicate nei commi 1 e 2 - che sia in possesso di specifici requisiti, puo' essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attivita' didattiche-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalita' da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento all'attivita' di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficolta' di apprendimento, nonche' per insegnamenti speciali e attivita' integrative o complementari. 8. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio. 9. Per tali attivita', ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purche' nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive. 10. Il numero massimo dei corsi che possono essere istituiti in ciascuna provincia e' determinato nei limiti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 162. 11. L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi 7 e 8 e' disposta dal capo d'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilita' di personale di ruolo assegnato alla scuola, purche' il personale docente cosi' utilizzato sia sostituibile con altro personale di ruolo assegnato alla scuola stessa. Nei limiti predetti e' possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attivita' di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'articolo 325, purche' organizzati, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all' articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 12. E' fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, dalla sede cui e' stato assegnato. Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero. 13. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti e' effettuata dai provveditori agli studi secondo modalita' stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio.
Nota all'art. 455: - L'art. 66 del D.P.R. n. 382/1980 prevede la possibilita' da parte delle universita' di stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di attivita' di ricerca e consulenza.