Art. 456. 
           Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola 
  1.  Il   Ministro   della   pubblica   istruzione   puo'   disporre
utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di  ogni
ordine e grado, nonche' del personale direttivo  ed  educativo  delle
istituzioni educative, nel limite massimo di 1.000 unita',  presso  i
seguenti uffici, enti ed associazioni: 
    a) uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione
e dell'amministrazione scolastica periferica, per attivita'  inerenti
all'aggiornamento, alla  sperimentazione,  al  diritto  allo  studio,
all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap,  alla
prevenzione delle tossicodipendenze ed  all'educazione  alla  salute,
nonche' allo sport; 
    b) universita'  degli  studi  ed  altri  istituti  di  istruzione
superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione  fisica,
per ricerche  attinenti  alle  metodologie  pedagogiche  e,  per  gli
istituti  superiori  di  educazione  fisica,  anche  per  compiti  di
direzione tecnica; 
    c) associazioni professionali del personale direttivo  e  docente
ed enti cooperativi da esse promossi, che attuino progetti di ricerca
concernenti  il   servizio   scolastico   e   svolgano   compiti   di
progettazione,  coordinamento  ed  organizzazione  di  attivita'   di
formazione ed aggiornamento; 
    d) enti ed associazioni che svolgano attivita' di prevenzione del
disagio   psico-sociale,   assistenza,   cura,    riabilitazione    e
reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti  all'albo
di cui all'articolo 116 del testo unico delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309; 
    e) enti, istituzioni o amministrazioni  che  svolgano,  per  loro
finalita' istituzionale, impegni nel campo  dell'educazione  e  della
scuola od in campi ad essi connessi,  presso  i  quali  il  personale
utilizzato  sia  chiamato  ad   esercitare   attivita'   direttamente
attinenti  al  diritto  allo  studio,  con  particolare   riferimento
all'integrazione  scolastica  degli  alunni  portatori  di  handicap,
nonche' attivita' inerenti  a  tematiche  educative  emergenti;  enti
aventi finalita' istituzionali nel campo della cultura. 
  2. Fermo restando il contingente di 1.000 unita', le  utilizzazioni
del personale docente di ruolo presso gli enti  ed  associazioni,  di
cui al comma  1,  lettera  d),  possono  essere  disposte,  ai  sensi
dell'articolo 105 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990,  n.  309,  nel  limite  massimo  di  100  unita'.  Tale
personale deve avere frequentato i corsi di  studio  organizzati  dal
provveditore  agli  studi,  d'intesa  con  il  consiglio   scolastico
provinciale  e  sentito  il  comitato  tecnico   provinciale,   sulla
educazione sanitaria e sui danni derivanti  ai  giovani  dall'uso  di
sostanze stupefacenti e psicotrope. 
  3. Le utilizzazioni presso gli uffici dell'amministrazione centrale
della pubblica istruzione e presso  gli  uffici  dell'amministrazione
scolastica periferica sono effettuate  previa  determinazione,  anche
sulla base delle richieste pervenute, di un  contingente  complessivo
da assegnare a detti uffici e previa sua ripartizione  tra  di  essi,
sentite le organizzazioni sindacali. Di detta  ripartizione  e'  data
tempestiva  comunicazione  agli  uffici  interessati.  Il   Ministero
dispone le  predette  utilizzazioni  sulla  base  delle  designazioni
formulate dai dirigenti responsabili degli uffici  medesimi,  secondo
l'ordine di una graduatoria che e'  compilata  a  cura  degli  uffici
stessi. 
  4. La graduatoria di cui al comma 3 e' basata sulla valutazione  di
titoli culturali, scientifici e professionali, ai quali e'  assegnato
un punteggio complessivo di  100  punti,  di  cui  30  per  i  titoli
culturali,  30  per  i  titoli  scientifici  e  40   per   i   titoli
professionali. Nella valutazione dei titoli  professionali  si  tiene
conto delle  pregresse  esperienze  compiute  nello  svolgimento  dei
compiti specifici cui si riferisce l'utilizzazione. La graduatoria ha
validita' triennale. 
  5. Salvo revoca da parte del Ministero della pubblica istruzione  e
salvo rinuncia da parte dell'ufficio  presso  cui  l'assegnazione  e'
disposta o rinuncia  degli  interessati,  le  utilizzazioni  adottate
sulla base della graduatoria di cui al comma 4 hanno durata triennale
e sono rinnovabili per due ulteriori trienni  su  richiesta  motivata
del predetto ufficio. 
  6. Tutte  le  altre  utilizzazioni  hanno  durata  annuale  e  sono
rinnovabili sino ad un massimo di nove anni complessivi. 
  7. Nella ripartizione del contingente di 1.000 unita' tra le  varie
forme di utilizzazione  e'  data  priorita'  alle  esigenze  relative
all'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione
delle tossicodipendenze e all'educazione alla salute. 
  8.  I  provvedimenti  di  utilizzazione  possono  essere   adottati
soltanto nei riguardi di personale che abbia superato il  periodo  di
prova. 
  9. Il periodo trascorso in posizione  di  personale  utilizzato  e'
valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. 
  10. Ai fini  della  verifica  dell'attivita'  svolta  dal  predetto
personale, gli uffici, enti ed associazioni sono tenuti a  presentare
annualmente una relazione sui compiti svolti dal personale  stesso  e
sui risultati ottenuti. La relativa valutazione e' effettuata con  la
collaborazione  di  ispettori  tecnici  scelti  dal  Ministro   della
pubblica istruzione; di essa il Ministero tiene conto ai  fini  della
eventuale revoca del provvedimento di utilizzazione. 
  11.  Il  personale  comandato  o  utilizzato   sulla   base   delle
disposizioni  sostituite  dal  presente  articolo  e'  restituito  ai
compiti di istituto allo scadere dei periodi consentiti di comando od
utilizzazione. 
  12. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni  che
prevedono comandi,  con  riguardo  alla  generalita'  dei  dipendenti
civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico
riferimento allo stesso personale della scuola;  fanno  eccezione  le
disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella  legge
9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n.  1100  e
nella legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono, inoltre, essere disposti
comandi di personale della  scuola  presso  l'Istituto  superiore  di
educazione  fisica  (I.S.E.F.)  di  Roma  e   presso   gli   I.S.E.F.
pareggiati, purche' con oneri a loro carico. 
  13. Restano  ferme  le  norme  che  l'articolo  294  detta  per  la
dotazione di personale necessaria  al  funzionamento  degli  istituti
regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del
Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca  di  documentazione
pedagogica, nonche' le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3,
alla legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla legge 2 dicembre  1967,  n.
1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare
e di direttori didattici non superiore a duecento  unita'.  E'  fatto
altresi'  salvo  quanto   disposto   dall'articolo   458   circa   il
mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti  attualmente
svolti dal personale della scuola che trovasi  nelle  condizioni  ivi
previste. 
  14. Il presente articolo non si applica  ai  comandi,  disposti  in
base ad accordi internazionali, presso enti od organismi stranieri od
internazionali. Non si applica  altresi'  ai  comandi  relativi  allo
svolgimento di compiti di insegnamento che  le  vigenti  disposizioni
pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione. 
  15. Il Ministro della pubblica istruzione  determina,  con  propria
ordinanza, le modalita' di applicazione delle disposizioni recate dal
presente articolo, stabilendo, ove necessario, anche  i  criteri  per
una loro attuazione graduale, soprattutto con  riguardo  all'esigenza
di assicurare la continuita'  ed  il  completamento  di  progetti  di
particolare rilievo, per la cui realizzazione il personale utilizzato
o comandato sia impegnato. 
  16. Gli elenchi del personale  della  scuola  destinato  a  compiti
diversi  da  quelli  di  istituto  sono  annualmente  pubblicati  nel
bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. 
  17. I predetti elenchi dovranno riportare, oltre  alla  indicazione
delle sedi di titolarita', anche quella degli enti,  degli  uffici  e
delle organizzazioni presso i quali e' disposta l'utilizzazione.