Art. 457. 
                 Scambio di docenti con altri paesi 
 
  1. Econsentito, anche in assenza di specifici accordi culturali, lo
scambio di docenti con altri Paesi  e,  in  particolare,  con  quelli
della Comunita' europea. 
  2. L'attuazione dello scambio e' disciplinata con regolamento.