(Codice della navigazione-art. 827)
                              Art. 827. 
                    (Inchiesta tecnica formale). 
 
  Il ministro per l'aeronautica, presa visione della relazione  sulle
operazioni  compiute  e  sulle  conclusioni   raggiunte   nel   corso
dell'inchiesta sommaria, decide  se  vi  sia  luogo  a  procedere  ad
inchiesta tecnica formale. 
 
  In  caso  affermativo,  il  ministro  trasmette   gli   atti   alla
commissione   tecnico-amministrativa,   costituita   a   norma    del
regolamento. La commissione procede all'accertamento  delle  cause  e
delle responsabilita' dell'incidente.