Art. 827.
(Inchiesta tecnica formale).
Il ministro per l'aeronautica, presa visione della relazione sulle
operazioni compiute e sulle conclusioni raggiunte nel corso
dell'inchiesta sommaria, decide se vi sia luogo a procedere ad
inchiesta tecnica formale.
In caso affermativo, il ministro trasmette gli atti alla
commissione tecnico-amministrativa, costituita a norma del
regolamento. La commissione procede all'accertamento delle cause e
delle responsabilita' dell'incidente.