(Codice della navigazione-art. 828)
                              Art. 828. 
             (Persone sentite nel corso dell'inchiesta). 
 
  Possono essere  sentiti,  durante  lo  svolgimento  dell'inchiesta,
oltre alle persone chiamate a  deporre,  anche  gli  assicuratori,  i
danneggiati e i loro aventi diritto,  ed  in  genere  chiunque  abbia
interesse nell'aeromobile o nel carico.