(Codice della navigazione-art. 830)
                              Art. 830. 
                   (Sinistri aeronautici in mare). 
 
  Se il sinistro e' avvenuto in mare, l'autorita', che ne ha notizia,
informa la  direzione  di  aeroporto  e  l'autorita'  marittima  piu'
vicine. 
 
  Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 727,  l'autorita'
marittima provvede, d'accordo, ove possibile, con quella aeronautica,
al soccorso alle persone ed  alle  cose,  nonche'  agli  accertamenti
opportuni, ed invia alla piu' vicina  direzione  di  aeroporto  copia
della relazione sull'incidente e sui soccorsi prestati.