(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 483)
                 Art. 483. (Art. 81 del Testo Unico) 
 
 
                          REQUISITI VISIVI 
 
 
  Per la conferma della validita' e la  revisione  della  patente  di
guida ad uso privato per motoveicoli ed autoveicoli  dette  categorie
A, B e C, e sufficiente un'acutezza  visiva  non  inferiore  a  10/10
complessivi, con un minimo di 4/10 per l'occhio  che  vede  di  meno,
raggiungibile con qualsiasi correzione di lenti, purche' tollerate  e
purche' la differenza di  correzione  tra  i  due  occhi  non  o  sia
superiore a tre diottrie. 
  Per la conferma della validita' e la  revisione  della  patente  di
guida ad uso pubblico per motoveicoli ed autoveicoli delle  categorie
A, B e C, e sufficiente un'acutezza  visiva  non  inferiore  a  12/10
complessivi, con un minimo di 4/10 per l'occhio  che  vede  di  meno,
raggiungibile con correzione di lenti non superiore a -5 D  oppure  a
+3 D, purche' tollerate e purche' la differenza di correzione  tra  i
due occhi non superi tre diottrie. 
  Per la conferma della validita' e la  revisione  della  patente  di
guida  per  autoveicoli  delle  categorie  D  ed  E,  e'  sufficiente
un'acutezza visiva di 14/10 complessivi, con un minimo  di  4/10  per
l'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione di lenti  non
superiori a - 5 D oppure a +3  D,  purche'  tollerate  e  purche'  la
differenza di correzione tra i due occhi non superi tre diottrie. 
  Per la conferma della validita', e la revisione  delle  patenti  di
guida ad uso privato per motocicli,  motocarrozzette  ed  autovetture
rilasciate  ai  scisi  dell'art.  476,  e'  sufficiente  un   "visus"
all'occhio superstite, no  complessivo  in  entrambi  gli  occhi,  di
almeno 8/10, raggiungibile con qualsiasi correzione di lenti, purche'
tollerate e purche' la differenza di correzione tra i due  occhi  non
superi tre diottrie.