Art. 483. (Art. 81 del Testo Unico) REQUISITI VISIVI Per la conferma della validita' e la revisione della patente di guida ad uso privato per motoveicoli ed autoveicoli dette categorie A, B e C, e sufficiente un'acutezza visiva non inferiore a 10/10 complessivi, con un minimo di 4/10 per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con qualsiasi correzione di lenti, purche' tollerate e purche' la differenza di correzione tra i due occhi non o sia superiore a tre diottrie. Per la conferma della validita' e la revisione della patente di guida ad uso pubblico per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C, e sufficiente un'acutezza visiva non inferiore a 12/10 complessivi, con un minimo di 4/10 per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione di lenti non superiore a -5 D oppure a +3 D, purche' tollerate e purche' la differenza di correzione tra i due occhi non superi tre diottrie. Per la conferma della validita' e la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E, e' sufficiente un'acutezza visiva di 14/10 complessivi, con un minimo di 4/10 per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione di lenti non superiori a - 5 D oppure a +3 D, purche' tollerate e purche' la differenza di correzione tra i due occhi non superi tre diottrie. Per la conferma della validita', e la revisione delle patenti di guida ad uso privato per motocicli, motocarrozzette ed autovetture rilasciate ai scisi dell'art. 476, e' sufficiente un "visus" all'occhio superstite, no complessivo in entrambi gli occhi, di almeno 8/10, raggiungibile con qualsiasi correzione di lenti, purche' tollerate e purche' la differenza di correzione tra i due occhi non superi tre diottrie.