(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 484)
                 Art. 484. (Art. 81 del Testo Unico) 
 
 
                          REQUISITI UDITIVI 
  Per la conferma della validita' e la  revisione  della  patente  di
guida ad uso privato per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A
e B,  e'  sufficiente  percepire  da  ciascun  orecchio  la  voce  di
conversazione con  fonemi  combinati  a  non  meno  di  un  metro  di
distanza. 
  Per la conferma della validita' e la  revisione  della  patente  di
guida  ad  uso  privato  per  autoveicoli  della  categoria   C,   e'
sufficiente percepire la voce di conversazione con  fonemi  combinati
da ciascun orecchio a non  meno  di  2  metri  di  distanza.  Per  la
conferma della validita' e la revisione della patente  di  guida  per
autoveicoli delle categorie D ed /E, ovvero detta patente di guida ad
uso pubblico per qualsiasi autoveicolo o motoveicolo, e'  sufficiente
percepire la voce di conversazione con fonemi combinati alla distanza
di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2  con  l'orecchio
che sente di meno. 
  La funzione uditiva deve essere valutata senza l'uso di  apparecchi
correttivi dell'udito.