(CODICE CIVILE-art. 757)
                              Art. 757. 
 
              (Diritto dell'erede sulla propria quota). 
 
  Ogni coerede e' reputato solo e immediato  successore  in  tutti  i
beni componenti la sua quota o a  lui  pervenuti  dalla  successione,
anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai
avuto la proprieta' degli altri beni ereditari.