(CODICE CIVILE-art. 759)
                              Art. 759. 
 
                  (Evizione subita da un coerede). 
 
  Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene  evitto,
calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i
coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in
proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno
al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui  si  trovano
al tempo della divisione. 
 
  Se uno dei coeredi e' insolvente, la parte  per  cui  e'  obbligato
deve  essere  egualmente  ripartita  tra  l'erede  che  ha   sofferto
l'evizione e tutti gli eredi solventi.