(CODICE CIVILE-art. 760)
                              Art. 760. 
 
                    (Inesigibilita' di crediti). 
 
  Non e' dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un  credito
assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza e' sopravvenuta soltanto
dopo che e' stata fatta la divisione. 
 
  La garanzia della solvenza del debitore di una  rendita  e'  dovuta
per i cinque anni successivi alla divisione.